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Normativa

Un booster per EPAL a prova di UE

In occasione degli Stati Generali della Riparazione, Riutilizzo e Gestione del Pallet tenutisi il 13 marzo scorso a Reggio Emilia, il dottor Giovanni De Ponti di Assologistica ha presentato l’aggiornamento, valido alla data di chiusura del presente numero (15 luglio), del processo di approvazione della legge sull’interscambio dei pallet.

“Ad oggi – ci ha aggiornati De Ponti – la Commissione Affari Costituzionali del Senato sta esaminando gli emendamenti, ma non ve ne sono di ‘modificativi’ dell’Articolo 2, quello relativo alla nostra proposta come Assologistica, Conlegno ed altre realtà della filiera. Confrontandoci con alcuni senatori, la Commissione prevede il voto a fine luglio; seguirà il passaggio alla Camera per eventuali emendamenti e votazione; con prudenza, la ipotizziamo prima di Natale, e due giorni dopo andrà in Gazzetta Ufficiale diventando legge.”

Nel frattempo, le associazioni più rappresentative, insieme a Conlegno, hanno pressoché ultimato la redazione delle LineeGuida: la loro uscita sarà sincronica più o meno all’approvazione ed entrata in vigore, quindi l’applicazione, per le imprese, dovrebbe essere immediata e senza interpretazioni.

Cinque i punti nuovi del testo; nell’articolo nuovo 17 bis si tratta di:

  • ambito di applicazione: pallet standardizzati e interscambiabili (riutilizzabili); non ci sono rischi di equivoci;

  • si applica a: EPAL + EUR-UIC;

  • non è applicabile ai pallet di pooling privati e a pallet a perdere o monouso;

  • il territorio nazionale è l’unico ambito di competenza; ciò evita di dover notificare alla Commissione Europea il provvedimento e aspettarne i rilievi;

  • istituzione dei Sistemi Pallet: avere un marchio registrato, disporre di capitolati tecnici (produzione e riparazione) pubblici, garantire le ispezioni, avere una metodologia di calcolo del valore medio di mercato del pallet.


A questi enti la legge attribuisce l’obbligo di verificare, misurare e calcolare ogni quadrimestre. E a questi enti dà la possibilità di ricevere e trasmettere segnalazioni di comportamenti non conformi alla legge da parte degli operatori.

Poi, nel nuovo articolo 17 ter, sono previsti i seguenti punti: l’obbligo di restituzione della stessa tipologia e della stessa quantità, senza eccezioni (la qualità è facoltativa e può essere inserita nel DDT); la non modificabilità del Documento di Trasporto, e il Buono Pallet considerato ‘titolo rappresentativo di merci’, secondo l’articolo n. 1996 del Codice Civile; dopo 24 mesi dall’entrata in vigore della nuova legge potrà essere soltanto digitale.

Infine, le Associazioni di Categoria e i sistemi di gestione dei pallet possono predisporre, e in alcuni casi devono farlo, idonee Linee Guida che danno indicazioni, per esempio, su come emettere in modo corretto il buono pallet digitale.