Linee guida End of Waste per il pallet
In occasione degli Stati Generali della Riparazione, Riutilizzo e Gestione del Pallet tenutosi il 13 marzo scorso a Reggio Emilia, il dottor David Massaro di Studio AM. & CO. Srl di Marcon (VE) ha affrontato il tema delle Linee Guida della disciplina End of Waste per il recupero e riciclo dei rifiuti a matrice legno, tra i quali sono da annoverare anche gli imballaggi di legno.
Le Linee Guida sono state redatte al fine di fornire ai consorziati di Conlegno uno strumento tecnico per predisporre la documentazione di progetto da presentare agli enti preposti, con le istanze di autorizzazione di impianti di recupero rifiuti non pericolosi a matrice legno che portano alla produzione di materiale che cessa la qualifica di rifiuto (EoW – Art. 184-ter D.Lgs. n.152/2006).
Le finalità sono:
1) uniformare in tutto il territorio italiano l’interpretazione della vigente normativa, evitando pesanti difformità negli atti autorizzativi rilasciati dalla pubblica amministrazione(PA);
2) evitare che le aziende gestiscano inconsapevolmente dei rifiuti in assenza dei relativi titoli autorizzativi, con relative sanzioni penali;
3) fornire ai consorziati uno strumento tecnico che consenta il dialogo con la PA.
Il presupposto normativo è contenuto nell’Art.184-ter D.Lgs. n.152/2006 ‘Cessazione della qualifica di rifiuto’ quando prevede: c. 1: Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
A) la sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
B) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
C) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
D) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.c. 2: (omissis) I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria, ovvero in mancanza di criteri comunitari, ‘caso per caso’ per specifiche tipologie di rifiuto (omissis).c. 3: in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate, le disposizioni di cui al D.M. 05.02.1998 (omissis).
Per l’espressione del ‘parere obbligatorio e vincolante’ di ISPRA e ARPA relativo alla casistica di cui al comma 2 del menzionato art.184-ter, il Sistema Nazionale di Prevenzione dell’Ambiente (SNPA) ha emanato delle LineeGuida indirizzate agli enti riportanti gli aspetti da seguire e valutare durante gli iter di rilascio dell’autorizzazione.
Le Linee Guida presentate seguono i medesimi principi espressi dalle Linee Guida SNPA, ma sono rivolte agli Operatori di Sistema quale strumento tecnico, finalizzato alla redazione della documentazione di progetto da presentare a gli Enti preposti, consentendo alla stessa di seguire il medesimo approccio tecnico della PA.
Il Consorziato naturalmente non è obbligato a seguire i contenuti della Linee Guida, ma può procedere in piena autonomia.
Le Linee Guida seguono i principi delle Direttive europee e dell’Art. 179 del D.Lgs. n.152/2006, vale a dire che la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto della seguente gerarchia:
- Prevenzione;
- Preparazione per il riutilizzo;
- Riciclaggio;
- Recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- Smaltimento
Le Linee Guida sono state redatte secondo il principio etico della valorizzazione del legno finalizzato al riciclo dello stesso nella produzione di manufatti e componentistica, prevedendo quale fase residuale la produzione di biocombustibile di legno. Per scelta di indirizzo finalizzato alla tutela dell’ambiente e della salute dell’uomo, l’approccio utilizzato nella redazione delle Linee Guida promuove la produzione del biocombustibile di legno con l’utilizzo del legno non trattato chimicamente, ancorché gli operatori di sistema sono consapevoli della possibilità di impiego anche di quest’ultimo nella produzione di tale combustibile (a determinate condizioni).
AMBITI DI INTERVENTO
Le Linee Guida approfondiscono la produzione di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto (End of Waste) a matrice legno nei seguenti ambiti operativi:
A) produzione di imballaggi in legno (di cui anche pallet rigenerati): già disciplinata dalla tipologia 9.1 D.M. 05.02.998 ma con differenti interpretazioni nel territorio italiano;
B) produzione di componentistica per imballaggi in legno: già disciplinata dalla tipologia9.1 D.M. 05.02.998 ma riconosciuta solo da alcune Regioni/Provincie;
C) produzione di Cippato (biocombustibile a matrice legno): non disciplinato da alcuna norma tecnica dunque approfondito secondo quanto richiesto dall’art. 184-ter del D.Lgs. n.152/2006;
D) produzione di Pellet e Bricchette (biocombustibile a matrice legno): non disciplinato da alcuna norma e dunque approfondito secondo quanto richiesto dall’art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006.
Le Linee Guida riconoscono ed incentivano anche il recupero dei rifiuti a matrice legno finalizzato alla produzione di pannelli, ma non ne approfondiscono la relativa disciplina tecnica, in quanto già dettagliatamente argomentata nel Decreto Ministeriale 05.02.1998.
CODIFICA DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO
Le attività di trattamento dei rifiuti descritte nelle Linee Guida finalizzate all’ottenimento del materiale che cessa la qualifica di rifiuto, ai sensi dell’Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. n.152/2006 sono definite come R3 ‘Riciclo/Recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)’.
ASPETTI APPROFONDITI DALLE LINEE GUIDA
Sono 8 i punti affrontati dallo strumento per i consorziati:
- 1. Tipologie di rifiuti in ingresso e loro caratterizzazione;
- 2. Modalità di verifica in fase di conferimento;
- 3. Processi di trattamento dei rifiuti;
- 4. Requisiti tecnici dell’EoW;
- 5. Requisiti ambientali dell’EoW;
- 6. Esistenza di un mercato;
- 7. Modalità di impiego;
- 8. Verifica di Conformità e Dichiarazione di Conformità