online-norm-24-incendi
Normativa

La complessa ‘selva’ della prevenzione incendi

In occasione degli Stati Generali della Riparazione, Riutilizzo e Gestione del Pallet tenutosi il 13 marzo scorso a Reggio Emilia, l’Ingegnere Stefano Benelli ha trattato l’aspetto della prevenzione degli incendi, in modo particolare nelle aziende specializzare in produzione e riparazione di imballaggi in legno.

Dopo aver presentato una panoramica della normativa vigente (il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151; D.M. 3 agosto 2015 che è il Codice di Prevenzione Incendi; il D.M. 18 ottobre 2019 e il D.M. dell'Interno 26 luglio 2022 in vigore da novembre 2022) l’ingegnere ha elencato le attività soggette a visite e controlli di prevenzione, da cui si evince che produttori e riparatori sono assoggettati.

Per quanto riguarda le procedure autorizzative, sono previste 3 categorie di rischio: basso, medio ed elevato:

  • A) attività a rischio basso, che seguono una procedura semplificata con la presentazione della SCIA. Tuttavia non è il caso delle nostre imprese.

  • B) attività a rischio medio, che richiedono una valutazione preliminare del progetto da parte dei Vigili del Fuoco.

  • C) attività a rischio elevato, che necessitano di una valutazione preliminare approfondita, di una visita ispettiva e il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).

Le categorie B e C comprendono sia gli stabilimenti che trattano pellet e cippato, sia quelli che trattano pallet.
È obbligatorio un Sistema di gestione della sicurezza antincendio, la cui progettazione va eseguita mediante l’approccio ingegneristico e comporta un documento contenente il programma per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio, tenuto conto che le scelte e le ipotesi poste a base del progetto costituiscono vincoli e limitazioni imprescindibili per l’esercizio dell’attività.

L’obbligo di adeguamento alla prevenzione incendi riguarda anche stabilimenti e impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti: il Decreto del Ministero dell'Interno 26 luglio 2022 prevede infatti che le norme tecniche si applichino agli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m².

L’intervento dell'Ing. Benelli ha poi passato in rassegna i casi di nuove attività o quelle che richiedano una nuova SCIA, le norme sui depositi di carbolubrificanti, sulle centrali termiche e il tema degli stoccaggi.
Tre parametri da tenere sempre a mente sono:

  • quantità di materiale combustibile > 5.000 kg (pari a n. 227 EPAL);

  • superficie attività rifiuti = centri di raccolta > 3.000 m²;

  • superficie massima compartimento al chiuso rifiuti = 32.000 m².